Le misure anti-Covid della fase 3

22 giugno 2020

È entrato in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020, recante “ ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, valide dal 15 giugno al 14 luglio.
Con tale provvedimento il Governo apre la cosiddetta “fase 3” relativa all’emergenza epidemiologica sviluppatasi nel nostro Paese, consentendo un ulteriore allentamento delle misure restrittive imposte in precedenza.
Vediamo in concreto alcune delle principali disposizioni del DPCM.

Attività all’aperto

In linea generale, rimane confermato il divieto di uscire di casa per chi ha febbre superiore a 37,5° e il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, sia al chiuso che all’aperto.
Via libera alle aree gioco e attrezzate nei parchi, dove si potrà accedere liberamente, sempre rispettando la distanza interpersonale di 1 metro e, in caso di attività sportiva, di 2 metri, nonché alle attività motorie e sportive presso palestre, piscine e centri sportivi, nel rispetto delle norme igieniche di prevenzione del contagio.
Dal 12 giugno ripartono gli eventi e le competizioni sportive, sia al chiuso che all’aperto ma senza la presenza di pubblico, mentre dal 25 giugno saranno possibili anche gli sport di contatto, nel rispetto di appositi protocolli di sicurezza.

Eventi e scuole

Sono autorizzati gli spettacoli teatrali e di intrattenimento in genere (cinema, concerti, etc.) purchè nel rispetto delle distanze e con l’indicazione di una capienza massima di 200 persone al chiuso, 1000 all’aperto; anche l’ingresso nei musei ed altri luoghi di cultura è consentito, purchè contingentato e nel rispetto dei protocolli di sicurezza concordati tra Stato e Regioni.
Per quanto riguarda le scuole di ogni ordine e grado, le Università e gli enti di formazione, rimangono sospese le attività in presenza, ma è consentito ai docenti di riunirsi, nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme igieniche; negli spazi delle scuole, durante il periodo di sospensione delle lezioni, è possibile organizzare attività ludiche e ricreative, nel rispetto del protocollo allegato al decreto.

corsi di medicina, come anche i corsi svolti dalle autoscuole, potranno invece svolgersi in presenza, sempre nei limiti validi in generale per prevenire il contagio.

Protocolli di sicurezza

Il rispetto dei protocolli di sicurezza adottati nella Conferenza Stato-Regioni e a livello locale, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche dei diversi territori, è condizione generale anche per l’esercizio delle attività di ristorazione, commerciali, di servizi alla persona, produttive e industriali, nonché per le attività delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, cui è dedicato uno specifico allegato del decreto.
Restano ferme le misure di protezione dal contagio, come l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici al chiuso e laddove non sia possibile il distanziamento, nonché l’obbligo di disinfezione delle mani e di sanificazione degli ambienti.

Ingresso in Italia

L’art. 4 del DPCM detta disposizione dettagliate relativamente all’ingresso in Italia dall’estero, stabilendo che, per l’ingresso tramite trasporto aereo, ferroviario o via mare, debbano essere adottate tutte le norme di sicurezza già previste nel precedente decreto, nonché raccolte le informazioni relative ai motivi di viaggio, all’indicazione del domicilio in Italia ed all’obbligo di comunicare all’autorità sanitaria l’eventuale insorgenza di sintomi; per chi entra in Italia tramite auto c’è anche l’obbligo di isolamento fiduciario (quarantena) presso il proprio domicilio, nel rispetto di una serie di prescrizione imposte all’autorità sanitaria per l’assistenza presso il domicilio.
L’obbligo di isolamento fiduciario viene meno per i soggiorni brevi, fino a 120 ore, fermo restando l’obbligo di comunicazione del domicilio e dei recapiti alle autorità competenti.
Sono sospesi i servizi di crociera della navi di bandiera italiana, mentre per i passeggeri che sbarcano dalle navi di bandiera estera c’è l’obbligo di osservare le misure di cui all’art.4.

Fonte:Notai.it

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