Il permesso rosa e le altre novità del Codice della Strada

11 ottobre 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n.217 del 10.9.2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “ Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.

Art 1 d.l. 121/2021

L’art. 1 del decreto legge, intitolato “Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti” apporta alcune modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285/92.
Le novità principali riguardano l’introduzione del “permesso rosa” , per donne in stato di gravidanza o genitori con a bordo bambini fino a 2 anni, per i quali sono previste soste riservate; l’aumento delle sanzioni per chi occupa abusivamente posti riservati ai disabili; l’estensione della circolazione con targa prova dei veicoli non immatricolati; l’aumento della cosiddetta “sagoma limite” per gli autosnodati ed autoarticolati. Vediamole più nel dettaglio.

Il decreto introduce, nel Codice della Strada, l’art. 188-bis, intitolato “Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni”.

Permesso rosa

La norma prevede che, per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentirne ed agevolarne la mobilità.
Per usufruire delle soste le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento del Codice della Strada.
Chiunque occupi abusivamente detti spazi o ne faccia uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344; chiunque, pur avendone diritto, usa gli spazi non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

Ulteriori modifiche

Quanto alle altre modifiche del C.d.S. , come anticipato, è previsto un aumento delle sanzioni per chi occupa abusivamente gli spazi di sosta riservati ai disabili, stabilendo che una sanzione pecuniaria  da € 168 ad € 672, per coloro che fruiscano degli spazi riservati senza la disposta autorizzazione, ovvero facendone un uso improprio, mentre per coloro che utilizzino impropriamente i detti spazi pur essendo in possesso della prescritta autorizzazione, la sanzione è da € 87 ed € 344.
E’, inoltre, aumentata a 24 mt. la cd. “sagoma limite”, cioè la lunghezza massima, prevista all’art. 61 Cds,  per gli autoarticolati ed autosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa, dai precedenti  18 mt, su itinerari autorizzati in sede riservata dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Fonte: Notai.it

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