Gli aiuti statali per la rinegoziazione dei canoni di locazione ad uso abitativo

06 settembre 2021

Con il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cd. decreto “Ristori”), all’art. 9 quater, il nostro Governo ha previsto lo stanziamento di fondi in favore dei proprietari di immobili concessi in locazione ad uso abitativo, con la finalità di agevolare la riduzione dei canoni di locazione.

Ratio legis

Il provvedimento ha lo scopo di consentire un contenimento delle spese per l’affitto di casa, divenute in molti casi insostenibili a causa della crisi economica connessa alla pandemia Covid; allo stesso tempo i proprietari, con la prospettiva del rimborso parziale della perdita, vengono incentivati ad andare incontro alle esigenze dei conduttori, rinegoziando gli importi dei canoni.
Come noto, per le locazioni non abitative, il cd. Decreto Rilancio (d.l. 34/2020, art. 28) è previsto un credito d’imposta nella misura del 60%, o in percentuale inferiore in alcuni casi specifici, dell’ammontare mensile del canone di locazione, con possibilità di cedere il credito a terzi, compresi gli Istituti di credito.

Misura del contributo

L’agevolazione per i proprietari di case affittate ad uso abitativo è diversa: ai proprietari che in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 176/2020 istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, avranno concordato una riduzione dei canoni di locazione per tutto o parte dell’anno 2021, l’Agenzia delle entrate, su istanza del locatore, verserà una somma pari al 50% della diminuzione, per un importo massimo di € 1.200 per ogni proprietario.
A titolo esemplificativo, se il canone viene ridotto da € 1.000 ad € 800 il proprietario avrà diritto al contributo di € 100 (50% di 200) da moltiplicare per le mensilità fino al 31.12.21, fino ad un massimo di € 1.200.

Requisiti e termini per la domanda

Per ottenere il contributo è necessario che il contratto  di locazione sia stato stipulato e registrato prima del 29 ottobre 2020 e che si tratti di immobile situato nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore; l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa è consultabile sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La domanda può essere presentata dai proprietari, sia titolari che non titolari di P.IVA, accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate entro il 6 settembre 2021; in caso di più conduttori, l’istanza dovrà essere presentata per ciascun conduttore, in base alla quota del diritto di locazione.

Erogazione del contributo

Successivamente al 31 dicembre 2021, in base alle istanze presentate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi, con riduzione proporzionale in caso di domande superiori ai fondi stanziati dal governo, come verrà comunicato con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che sarà pubblicato sul portale.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente del proprietario indicato nella domanda.

Fonte: Notai.it

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