Garanzia per i vizi della cosa venduta

18 novembre 2020

Già in altre occasioni ci siamo occupati delle azioni a tutela dell’acquirente di un bene che, a seguito della consegna, presenti difetti non emersi al momento dell’acquisto.

Denunzia dei vizi e azione giudiziaria
Abbiamo visto che il nostro ordinamento, all’art. 1495 del codice civile, prevede che, per potersi tutelare, l’acquirente del bene difettato deve denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo diversi termini stabiliti dalle parti.
Una volta denunziati i vizi al venditore, a mezzo lettera o mail, o altra forma equipollente, se il venditore non provvede alla sostituzione del bene o al rimborso del prezzo, all’acquirente non rimane che agire in giudizio, tenendo presente che l’azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene.

La Cassazione sull’interruzione del termine di prescrizione
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 17597/2020, nell’esaminare un caso di denuncia di vizi fatta dall’acquirente, nello specifico di mattonelle con difetti di superficie, si è pronunciata sull’idoneità della denuncia ad interrompere la prescrizione annuale dell’azione.
La Suprema Corte osserva anzitutto che, come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, l'azione del compratore prevista dall’art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene acquistato, indipendentemente dalla scoperta del vizio, nel senso che il termine decorre anche nel caso in cui il compratore non lo abbia scoperto.

Atti stragiudiziali
Il termine annuale è soggetto alle cause di interruzione della prescrizione previste dagli artt. 2943 c.c. e ss. e deve ritenersi interrotto per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia.
Afferma la Corte che anche la comunicazione, da parte dell’acquirente al venditore, della volontà del compratore di esercitare l’azione in un momento successivo è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in tutte le forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 1 (Cass. sez. un. 18672 del 2019).

Modalità di comunicazione

L’art. 1219 c.c. appena richiamato fa riferimento alla cosiddetta “costituzione in mora” del debitore, espressione con cui si indicano tutti quegli atti mediante i quali un soggetto, parte di un rapporto contrattuale, renda nota all’altre parte, inadempiente, la volontà di far valere i propri diritti.
Solitamente la messa in mora avviene con lettera raccomandata, o a mezzo pec firmata digitalmente, indirizzata alla parte inadempiente e con l’assegnazione di un termine breve per l’adempimento della prestazione, decorso il quale si intima l’azione legale.
Ai fini dell’interruzione della prescrizione annuale per l’azione di garanzia, dunque, la forma più usuale sarà quella dell’invio di una lettera o di una pec, nella quale si denunziano i difetti del bene scoperti dopo la consegna dello stesso e si invita il venditore a sostituire il bene o a rimborsare il prezzo entro un certo termine, in mancanza rendendo nota la volontà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Fonte: Notai.it

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