Cancellazione della partita iva ed obblighi contributivi

02 marzo 2020

Gli iscritti alle  Gestioni contributive dell’INPS come lavoratori autonomi, ad esempio i commercianti per la Gestione commercianti, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali fino alla data di effettiva cancellazione della partita iva dal Registro Imprese, non essendo sufficiente, a tale scopo, la cessazione dell’attività lavorativa.

Cessazione attività autonoma

Accade spesso, infatti, che il soggetto titolare di partiva iva decida, per diverse ragioni tra cui quella di essere assunto come lavoratore dipendente da un’azienda o altro datore di lavoro, di comunicare la cessazione della propria attività e chiudere la partiva iva medesima.
Per far ciò  sono necessari una serie di adempimenti amministrativi, tra cui la restituzione, all’ente locale preposto, dell’eventuale licenza o autorizzazione per l’esercizio dell’attività, a seguito della quale il soggetto non potrà più svolgerla.

Comunicazione al registro imprese

Tale circostanza, tuttavia, non è sufficiente ad esimere il soggetto dall’obbligo di contribuzione previdenziale nei confronti della Gestione, essendo necessaria la comunicazione dell’avvenuta cessazione dell’attività alla Camera di Commercio competente territorialmente.
Anche lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, nelle more della cancellazione della partita iva, può risultare non determinante ai fini del pagamento dei contributi per l’attività autonoma, come si evince dalla normativa speciale relativa alla Gestione Commercianti.

Gestione commercianti

L’art. 1 comma 203 della legge 662/1996, infatti, sostituendo l’art. 29 comma 1 della l. 160/75, dispone che “ l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Se questi sono i requisiti per l’iscrizione alla gestione previdenziale, si è ritenuto che, al fine di ritenere non dovuti i relativi contributi per lo svolgimento di attività subordinata, è necessario che quest’ultima venga svolta con carattere di abitualità e prevalenza rispetto all’attività autonoma.

Lavoro dipendente abituale e prevalente

L’INPS presume tale indice di prevalenza ed abitualità da una serie di informazioni in suo possesso; così il lavoratore dipendente full time è normalmente esonerato dall’iscrizione alla Gestione Commercianti, in quanto l’ente presume la prevalenza del lavoro dipendente rispetto a quello autonomo.
Nel caso del lavoro part-time, diversamente, l’INPS non lo ritiene incompatibile con lo svolgimento di un’attività autonoma, a meno che le ore lavorate come dipendente superino la metà dell'ordinario orario di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali; nel caso di contemporaneo svolgimento di attività autonoma e dipendente, dunque, se quest'ultima si svolge per un tempo non superiore a 20 ore settimanali l'Inps presuppone la prevalenza del lavoro autonomo su quello dipendente, dunque la sussistenza dell’obbligo contributivo per la Gestione previdenziale.

Fonte: Notaio.it

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